Il
primo comma dell’articolo 71 non
viene modificato dalla Riforma. Perciò, in base ad esso, l’iniziativa
legislativa appartiene:
•
al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai Consigli regionali
•
al popolo, che la esercita mediante la proposta, da parte di almeno 150.000
elettori, di un progetto redatto in articoli (nuovo art. 71, terzo comma).
I
senatori hanno dunque la possibilità di poter presentare un disegno di legge su
ciascuna materia. Più precisamente, in base al secondo comma del nuovo articolo
71, il Senato ha facoltà di chiedere alla Camera dei deputati – con una
deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri - di procedere
all’esame di un disegno di legge. La Camera è obbligata ad esaminare il disegno
di legge ed a pronunciarsi su di esso entro sei mesi dalla data della delibera
del Senato.
Proposte di iniziativa
popolare
Viene
elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la
presentazione di un progetto di legge ma nel contempo viene imposto che ne
venga garantito l’esame e la deliberazione finale entro i termini previsti dai
regolamenti parlamentari.
Il referendum propositivo e
quello di indirizzo
Il
nuovo articolo 71 introduce nell’ordinamento costituzionale due nuovi tipi di
referendum: il referendum propositivo e quello d’indirizzo. Lo
scopo è finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle politiche pubbliche.
Il
referendum propositivo serve per proporre una nuova legge e vincola il
legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare.
Il
referendum di indirizzo ha funzione di sentire il parere popolare circa
una determinata questione politica.
Il nuovo articolo 72. Il voto
«a data certa»
In
base al nuovo articolo 72, primo comma, ogni disegno di legge che rientra nel
tipo di quelli ad approvazione bicamerale è presentato ad una Camera ed è, e,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e infine
dalla camera stessa che l’approva articolo per articolo con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è invece presentato alla sola Camera dei deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale
Disegni di legge per i quali è dichiarata l’urgenza Non possono essere
dichiarati urgenti i progetti di legge costituzionale né progetti di legge di
eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti
previsti dalla prima parte della Costituzione. Per tutti gli altri progetti di
legge, sarà il regolamento interno delle Camere che disciplinerà i procedimenti
abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l’urgenza. Per i
procedimenti ad approvazione bicamerale, anche il Senato potrà mantenere questa
procedura.
Il voto «a data certa»
Il
nuovo settimo comma dell’articolo 72 introduce nel nostro ordinamento
costituzionale il voto «a data certa». Ovvero: il governo ha la facoltà di
chiedere alla Camera dei deputati di deliberare (entro 5 giorni giorni dalla
richiesta governativa) che un disegno di legge, considerato come essenziale per
l’attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all’ordine del
giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera entro il termine di
70 giorni dalla relativa deliberazione. Restano escluse dall’applicazione di
tale procedura:
•
le leggi ad approvazione bicamerale della Camera e del Senato; • le leggi in
materia elettorale;
•
le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
•
le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto (articolo 79 Cost.)
•
la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e
i criteri per l’equilibrio di bilancio (81, sesto comma). Questo nuovo
strumento rafforza le prerogative del Governo nell’ambito del procedimento
legislativo, rendendo certi i termini dell’iter di approvazione dei disegni di
legge di iniziativa governativa connessi all’attuazione del programma di
governo. L’introduzione del “voto a data certa” dovrebbe, inoltre,
nell’intenzione del legislatore, deflazionare il frequente ricorso alla
decretazione d’urgenza.
ARTICOLI 73 E 134. GIUDIZIO
PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Si
stabilisce – al nuovo secondo comma dell’articolo 73 - che le leggi che
disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al
giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.
Affinché ciò avvenga occorre che, entro 10 giorni dall’approvazione della
legge, sia presentato un ricorso motivato da parte di almeno:
•
un terzo dei componenti del Senato;
•
un quarto dei componenti della Camera.
Una
volta presentato il ricorso la Corte costituzionale è tenuta a pronunciarsi
entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per
la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata. La ragione del giusdizio
preventivo è, in particolare, quella di consentire che la Corte Costituzionale
possa pronunciarsi prima che le leggi elettorali siano applicate, in modo tale
da evitare che una legge elettorale non conforme a Costituzione sia dichiarata
illegittima dopo che è stata applicata in una o più tornate elettorali
producendo, a quel punto, effetti di difficile rimozione. Viene aggiunto un
nuovo secondo comma all’articolo 134 che prevede che la Corte costituzionale
giudichi anche della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano
l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ricordiamo che l’articolo 134 definisce gli ambiti di giudizio della Corte
Costituzionale.
ARTICOLO 74. PROMULGAZIONE E
RINVIO DELLE LEGGI
Il
nuovo articolo 74 modificato prevede che il Presidente della Repubblica, nel
caso di rinvio di disegni di legge di conversione di decreto-legge, possa
differire di 30 giorni rispetto al termine di 60 giorni del testo
costituzionale vigente. E’ inoltre modificato l’articolo 77 terzo comma, che
prevede il differimento del termine di efficacia del decreto-legge da 60 a 90
giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica.
di Enrico Chessa
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