lunedì 17 ottobre 2016

Procedimento legislativo. I nuovi articoli 71, 72, 73, 134 e 74 *Seconda Parte


Il primo comma dell’articolo 71 non viene modificato dalla Riforma. Perciò, in base ad esso, l’iniziativa legislativa appartiene:
• al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai Consigli regionali
• al popolo, che la esercita mediante la proposta, da parte di almeno 150.000 elettori, di un progetto redatto in articoli (nuovo art. 71, terzo comma).
I senatori hanno dunque la possibilità di poter presentare un disegno di legge su ciascuna materia. Più precisamente, in base al secondo comma del nuovo articolo 71, il Senato ha facoltà di chiedere alla Camera dei deputati – con una deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri - di procedere all’esame di un disegno di legge. La Camera è obbligata ad esaminare il disegno di legge ed a pronunciarsi su di esso entro sei mesi dalla data della delibera del Senato.
Proposte di iniziativa popolare
Viene elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge ma nel contempo viene imposto che ne venga garantito l’esame e la deliberazione finale entro i termini previsti dai regolamenti parlamentari.
Il referendum propositivo e quello di indirizzo

Il nuovo articolo 71 introduce nell’ordinamento costituzionale due nuovi tipi di referendum: il referendum propositivo e quello d’indirizzo. Lo scopo è finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.
Il referendum propositivo serve per proporre una nuova legge e vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare.
Il referendum di indirizzo ha funzione di sentire il parere popolare circa una determinata questione politica.

Il nuovo articolo 72. Il voto «a data certa»
In base al nuovo articolo 72, primo comma, ogni disegno di legge che rientra nel tipo di quelli ad approvazione bicamerale è presentato ad una Camera ed è, e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e infine dalla camera stessa che l’approva articolo per articolo con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è invece presentato alla sola Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale Disegni di legge per i quali è dichiarata l’urgenza Non possono essere dichiarati urgenti i progetti di legge costituzionale né progetti di legge di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. Per tutti gli altri progetti di legge, sarà il regolamento interno delle Camere che disciplinerà i procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l’urgenza. Per i procedimenti ad approvazione bicamerale, anche il Senato potrà mantenere questa procedura.
Il voto «a data certa»

Il nuovo settimo comma dell’articolo 72 introduce nel nostro ordinamento costituzionale il voto «a data certa». Ovvero: il governo ha la facoltà di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare (entro 5 giorni giorni dalla richiesta governativa) che un disegno di legge, considerato come essenziale per l’attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera entro il termine di 70 giorni dalla relativa deliberazione. Restano escluse dall’applicazione di tale procedura:
• le leggi ad approvazione bicamerale della Camera e del Senato; • le leggi in materia elettorale;
• le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
• le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto (articolo 79 Cost.)
• la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio (81, sesto comma). Questo nuovo strumento rafforza le prerogative del Governo nell’ambito del procedimento legislativo, rendendo certi i termini dell’iter di approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa connessi all’attuazione del programma di governo. L’introduzione del “voto a data certa” dovrebbe, inoltre, nell’intenzione del legislatore, deflazionare il frequente ricorso alla decretazione d’urgenza.

ARTICOLI 73 E 134. GIUDIZIO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Si stabilisce – al nuovo secondo comma dell’articolo 73 - che le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che, entro 10 giorni dall’approvazione della legge, sia presentato un ricorso motivato da parte di almeno:
• un terzo dei componenti del Senato;
• un quarto dei componenti della Camera.
Una volta presentato il ricorso la Corte costituzionale è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. La ragione del giusdizio preventivo è, in particolare, quella di consentire che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima che le leggi elettorali siano applicate, in modo tale da evitare che una legge elettorale non conforme a Costituzione sia dichiarata illegittima dopo che è stata applicata in una o più tornate elettorali producendo, a quel punto, effetti di difficile rimozione. Viene aggiunto un nuovo secondo comma all’articolo 134 che prevede che la Corte costituzionale giudichi anche della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ricordiamo che l’articolo 134 definisce gli ambiti di giudizio della Corte Costituzionale.

ARTICOLO 74. PROMULGAZIONE E RINVIO DELLE LEGGI

Il nuovo articolo 74 modificato prevede che il Presidente della Repubblica, nel caso di rinvio di disegni di legge di conversione di decreto-legge, possa differire di 30 giorni rispetto al termine di 60 giorni del testo costituzionale vigente. E’ inoltre modificato l’articolo 77 terzo comma, che prevede il differimento del termine di efficacia del decreto-legge da 60 a 90 giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica. 

di Enrico Chessa

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